Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dall'anno finanziario 2006 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario e di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».

      2. Il terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

      «Le destinazioni di cui al secondo comma vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la relativa quota dell'8 per mille è destinata alla ricerca scientifica».

      3. L'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - 1. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».